Il contratto di mantenimento si differenzia dal contratto di rendita vitalizia in quanto la prestazione pattuita quale corrispettivo alla cessione di un immobile o di un capitale ha natura infungibile ed è quindi diversa dal denaro. Le parti possono liberamente convenire il contenuto della prestazione a cui sarà tenuto il mantenente. Solitamente lo stesso assume le seguenti obbligazioni: di provvedere al vitto e all’alloggio del mantenuto, secondo gli standard abituali di vita di detto soggetto, di provvedere all’acquisto di vestiario e generi di prima necessità, di provvedere al pagamento delle eventuali spese mediche, eventualmente accompagnandolo anche alle relative visite e interventi, di fare compagnia al mantenuto provvedendo anche all’assistenza morale al medesimo, ecc.
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